Lo Statuto
==> Il nuovo STATUTO Nazionale
STATUTO
della
“ASSOCIAZIONE PER L’AUTOGESTIONE DEl SERVIZI
E LA SOLIDARIETA’ – AUSER - ONLUS”
Approvato dal VII Congresso
Viareggio, 3-4-5 dicembre 2008
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
Denominazione
L’Auser – Associazione per l’autogestione dei servizi e la solidarietà –
ONLUS - è costituita su iniziativa della Cgil e dello Spi-Cgil come associazione
senza fini di lucro, iscritta al registro della Promozione Sociale in base alla Legge
383/2000; è riconosciuta quale Ente Nazionale con finalità assistenziali con Decreto
del Ministero dell’Interno n. 599/ Cl 1933.12000.A (118), del 28/7/95 ed è
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) limitatamente
all’esercizio di attività contemplate alla lettera a) del comma 1 art. 10 Dlgs 460/97,
così come previsto dal comma 9 dello stesso articolo.
L’Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (in breve ONLUS) che ne
costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni
comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
Art. 2
Finalità e scopi
1.L’Auser persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. A tal fine
promuove, indirizza e coordina attività di volontariato, di solidarietà, di educazione
degli adulti, di socializzazione, ispirandosi alla Carta dei Valori Auser.
2.Per il conseguimento dei fini istituzionali l’Associazione si avvale
prevalentemente di prestazioni volontarie dei propri associati, con il rimborso delle
spese sostenute nell’espletamento delle attività.
3.Per la realizzazione dei programmi di volontariato e di promozione sociale,
promuove la costituzione, rispettivamente, delle Associazioni Auser-Volontariato e
Auser-Insieme, operanti nell’ambito delle leggi di riferimento (n.266/91 e
n.383/2000 e successive modificazioni), prevedendo che le associazioni Auser
Insieme si impegnino a sostenere le attività di volontariato secondo le modalità
stabilite in apposito regolamento, in una logica di solidarietà interna fra tutte le
associazioni Auser, di sostegno rispetto alle più deboli dal lato delle risorse.
4.L’Auser riconosce i principi fondamentali della Costituzione della
Repubblica italiana, nata dalla Resistenza, come un tratto essenziale della propria
identità.
5.L’Auser è impegnata a operare per la pace nella giustizia, a sostegno della
legalità internazionale e per il rafforzamento della rappresentatività e autorità
dell’Onu e, congiuntamente, per l’avvio di un nuovo modello di sviluppo sociale ed
economico globalmente sostenibile ed estensibile. L’Auser è altresì impegnata nella
costruzione dell’Unione Europea quale soggetto unitario federale, con una forte
dimensione sociale e a tale fine contribuisce alla definizione della legislazione
sociale europea, alla integrazione europea e al ripudio di ogni forma di razzismo e di
integralismo religioso, della pena di morte e di ogni forma di violenza.
6.L’ Auser svolge, sulla base di progetti propri o concordati con altri, come
definito al successivo articolo 3, e in un rapporto sinergico con i servizi pubblici,
attività a favore delle persone e delle loro reti di relazione, a partire da quelle che
sono in stato di maggior disagio, senza discriminazioni di età, genere, cultura,
religione, cittadinanza; ne promuove e sostiene, anche sul piano formativo,
l’autorganizzazione e il mutuo aiuto. Favorisce i processi di formazione sociale di
una domanda competente sia di servizi che di beni e di costruzione di reti
comunitarie. Promuove la solidarietà e la giustizia sociale e sostiene il volontariato,
la educazione permanente, il comunitarismo solidale e aperto come fondamento di
una cittadinanza attiva e responsabile.
7.L’Auser, in qualità di Onlus, svolge attività nei settori dell’assistenza sociale
e socio-sanitaria, dell’assistenza sanitaria, della tutela dei disabili e dei migranti,
della beneficenza, dell’istruzione, della formazione, della promozione pratica dello
sport dilettantistico, della tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico
(DLGS. 29/10/’99, n. 490), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR
1409/63, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, anche
nell’ambito delle attività di protezione civile, della promozione della cultura e
dell’arte, del turismo sociale, della tutela dei diritti civili, della cooperazione e della
solidarietà internazionale.
8.Nello svolgimento di queste attività, l’Auser si propone il compito specifico
di orientare e valorizzare le disponibilità e le competenze delle persone anziane
come una opportunità e una risorsa per la società, per un suo rinnovato rapporto con
le istituzioni, per la tutela, la diffusione, lo sviluppo dei diritti, per lo sviluppo di
nuove comunità locali solidali e aperte.
9.L'Auser si propone in questo quadro di promuovere e favorire le relazioni
intergenerazionali.
10.In ragione di tutti i principi a cui si ispira, l’Auser si propone di diffondere
la cultura della legalità e pertanto persegue finalità di lotta alla mafia e ad ogni altra
forma di criminalità.
Art. 3
Rapporti di collaborazione
Per l’attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta
coerenza con essi, l’Auser può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di
convenzione, con altre associazioni ed enti pubblici e privati, sia a livello
internazionale che nazionale, regionale, territoriale; promuove e partecipa alla
costituzione di fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici, associazioni,
federazioni o confederazioni; aderisce ad organismi internazionali.
Art. 4
Sede
L ’Auser ha sede legale in Roma. Essa si articola a livello regionale e
territoriale.
Art. 5
Fonti di disciplina
L’Auser e’ disciplinata dal presente Statuto, dai regolamenti e da disposizioni
esecutive interne ed agisce nel rispetto delle leggi vigenti.
TITOLO II
Soci
Art. 6
Iscrizione
1.L’Auser è associazione di persone. Il socio è la fonte della sua
legittimazione.
2.L’iscrizione all’Auser è aperta a tutte le persone fisiche che condividano gli
scopi del presente Statuto e che intendano contribuire con la propria attività, a
realizzarne le finalità. L’iscrizione è incompatibile con l’appartenenza ad
associazioni segrete.
3.Coloro che desiderano essere ammessi a far parte dell’Auser devono
presentare domanda scritta all’Auser territoriale competente, anche per il tramite
delle associazioni affiliate.
4.Decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda senza rilievi da parte
del Comitato Direttivo dell’Auser territoriale, la domanda medesima si intende
accolta.
5.Le domande di ammissione possono essere respinte solo con deliberazione
motivata del Comitato Direttivo dell’Auser territoriale, sentito il Presidente
dell’associazione presso la quale il socio opererebbe in caso di ammissione.
Art. 7
Diritti ed obblighi dei soci
1. Attraverso le Auser territoriali l’iscritto svolge la propria attività associativa
politico-istituzionale ed elegge i propri rappresentanti ai vari livelli dell’Auser.
2. I soci dell’Auser, ai fini della concreta realizzazione delle attività
statutarie, afferiscono all’Auser-Volontariato ovvero all’Auser-Insieme, secondo
l’area di intervento prevalente da essi prescelta, e beneficiano dei servizi
complessivamente offerti da tutte le associazioni affiliate.
3. I soci sono tenuti a pagare i contributi annuali, secondo le modalità fissate
dal Comitato Direttivo Nazionale dell’Auser, ed a prestare, nei limiti delle loro
possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali dell’Auser e
delle associazioni affiliate.
4. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a
causa di morte e non è rivalutabile.
5. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalità associative. E’ espressamente esclusa la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa.
6. I soci dell’Auser maggiori di età hanno diritto a:
- eleggere gli organi direttivi e di garanzia dell’Auser e delle associazioni
affiliate ai sensi dell’art. 23 1° comma del presente Statuto ed essere eletti nelle
stesse;
- approvare lo Statuto ed i regolamenti secondo le modalità di cui al
successivo art. 11;
- promuovere ed organizzare attività corrispondenti alle finalità ed ai principi
del presente Statuto.
Art. 8
Recesso ed esclusione
1.L’associato perde la qualifica di socio per mancato pagamento della quota
associativa annuale; per rifiuto motivato, da parte degli organismi dirigenti, del
rinnovo dell'adesione; per espulsione qualora i comportamenti o le attività del socio
siano in pieno contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto.
2.L’associato può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta
inviata al presidente competente per territorio con plico raccomandato, con ricevuta
di ritorno. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’anno solare nel corso del
quale è stato esercitato.
3.L’esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo competente per territorio.
4.Avverso all’esclusione l’associato escluso può ricorrere alla Commissione di
Garanzia di cui all’art. 17.
5.Gli associati receduti od esclusi o che, comunque, abbiano cessato di
appartenere all’Associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno
alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 9
Regolamento disciplinare
1. L’Assemblea Nazionale dei delegati approva a maggioranza assoluta dei
componenti il regolamento disciplinare a cui devono attenersi i soci.
2. Per ogni controversia attinente alla interpretazione del regolamento, si deve
richiedere una pronuncia della Commissione Nazionale di Garanzia.
3. II regolamento disciplinare deve essere portato a conoscenza dei soci entro
trenta giorni dalla approvazione.
TITOLO III
Organi dell’Auser
Art. 10
Indicazione degli organi
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea nazionale dei delegati
- il Comitato Direttivo nazionale
- la Presidenza nazionale
- il Presidente nazionale
- la Commissione nazionale di Garanzia
- il Collegio nazionale dei Sindaci
- il Servizio Ispettivo Nazionale
Art. 11
L’Assemblea nazionale dei delegati
1. L’Assemblea nazionale dei delegati è il massimo organo deliberante
dell’Auser. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno e in sede
congressuale ogni quattro anni, salvo quanto previsto nei commi successivi.
2.L’Assemblea congressuale è preparata attraverso le assemblee delle
associazioni affiliate e delle strutture territoriali e regionali che eleggeranno i
relativi delegati secondo le norme stabilite da apposite disposizioni esecutive interne
approvate dal Comitato Direttivo. All’Assemblea congressuale partecipano, senza
diritto di voto se non delegati, i componenti del Direttivo uscente, nonché i
componenti della Commissione di Garanzia, del Collegio dei Sindaci e del Servizio
Ispettivo Nazionale uscenti. L’Assemblea è ritenuta valida con la presenza della
maggioranza dei delegati aventi diritto al voto e in seconda convocazione delibera
con la maggioranza dei delegati presenti.
3. L’assemblea congressuale dei delegati elegge:
- i componenti del Comitato Direttivo;
- i componenti del Collegio Nazionale dei Sindaci;
- i componenti della Commissione Nazionale di Garanzia
4. L’assemblea nazionale dei delegati viene convocata di norma ogni anno e,
in via straordinaria, su richiesta di almeno due terzi dei componenti aventi diritto.
L’Assemblea è ritenuta valida con la presenza della maggioranza dei delegati aventi
diritto al voto e in seconda convocazione delibera con la maggioranza dei delegati
presenti.
5. L’assemblea nazionale dei delegati delibera sulle linee programmatiche
generali.
6. L’assemblea nazionale dei delegati in via straordinaria delibera:
- sulle modifiche dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione;
- sullo scioglimento dell’Associazione e sulla destinazione del patrimonio che
residua dalla liquidazione, secondo quanto previsto dal successivo art. 35;
7.Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno due terzi dei delegati
aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. L’Assemblea dei delegati è convocata con avviso spedito almeno otto giorni
prima di quello fissato per l’assemblea con qualsiasi mezzo idoneo a provarne
l’avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, telefax, posta elettronica,
raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nell’avviso di
convocazione devono essere indicati il giorno, l’ora ed il luogo della riunione e
l’ordine del giorno.
9. In caso di impedimento o forza maggiore, il singolo delegato può incaricare
un altro socio della sua stessa struttura regionale a rappresentarlo in Assemblea. In
tal caso, ciascun rappresentante può essere portatore di una sola delega.
10. In caso di cessazione della qualità di socio, il delegato può essere sostituito
da altro socio eletto dall’Assemblea regionale di provenienza.
11. Analogamente si procede in tutte le strutture associative di cui al titolo IV
del presente Statuto.
12. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dalla
persona designata dagli intervenuti.
13.L’Assemblea dura in carica quattro anni.
Art. 12
Il Comitato Direttivo Nazionale
1. Il Comitato Direttivo Nazionale, eletto dall’assemblea congressuale e centro
regolatore dell’Associazione, ha il compito di:
- realizzare i deliberati dell’Assemblea e dirigere l ’Associazione a tutti gli
effetti;
- emanare disposizioni esecutive del presente Statuto;
- eleggere tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente;
- deliberare sulla composizione numerica della Presidenza
-eleggere, su proposta del Presidente, gli altri componenti della Presidenza
nazionale;
- eleggere, su proposta del Presidente, il Direttore Generale;
- eleggere il Servizio Ispettivo Nazionale;
- decidere la costituzione di istituti e organizzazioni di servizio;
- convocare convegni e conferenze;
- decidere la nomina dei componenti e dei responsabili delle commissioni e
settori di lavoro;
- amministrare il patrimonio dell’Associazione;
- deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e la relazione sull’attività
svolta;
- deliberare la convocazione dell’Assemblea;
- deliberare sul programma di attività proposto dalla Presidenza nazionale;
- deliberare sugli altri oggetti attinenti all’attività dell’Associazione che non
siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell’Assemblea, del Presidente o
della Presidenza nazionale.
2. II Comitato Direttivo è composto numericamente secondo la
determinazione dell’Assemblea. Allo stesso partecipano anche i rappresentanti delle
Organizzazioni promotrici eletti con le modalità previste dall’art. 22 del presente
Statuto.
3. I componenti del Comitato Direttivo durano in carica quattro anni e sono
rieleggibili.
4. Se nel corso del quadriennio vengono a mancare uno o più componenti, lo
stesso Comitato Direttivo - su proposta della Presidenza ed entro il limite
complessivo di un decimo dei suoi componenti - può provvedere alla cooptazione di
altri componenti, purché soci dell’Associazione.
5. La proposta di cooptazione deve essere approvata dal Comitato Direttivo, a
maggioranza assoluta dei presenti.
6. II Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o
impedimento, dal Vice Presidente.
7. La convocazione può essere fatta anche per telegramma, oppure fax o email,
almeno cinque giorni prima della riunione. II Comitato Direttivo delibera con
il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
Art. 13
La Presidenza nazionale
1. La Presidenza nazionale è composta, sulla base della deliberazione del
Comitato Direttivo, da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri. Ne fanno
parte il Presidente, il Vice Presidente ed il Direttore Generale. Il Presidente propone
al Comitato Direttivo la nomina degli altri componenti.
2. La Presidenza:
- propone al Comitato Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative
dell’Associazione e vigila sulla loro realizzazione;
- svolge funzioni di coordinamento dell’attività dell’Associazione;
- adotta le decisioni urgenti, anche se non di sua competenza, salvo ratifica
del Comitato Direttivo;
- predispone il bilancio consuntivo e preventivo.
3. Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Direttore Generale e di altro
componente della Presidenza Nazionale durano in carica quattro anni e possono
essere riconfermate per non più di due mandati consecutivi.
Art. 14
Conflitto di interessi e incompatibilità
1.Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Direttore Generale e di altro
componente della Presidenza Nazionale, sono incompatibili con altre cariche
esecutive e/o partecipazioni economiche personali in associazioni, cooperative,
società che intrattengono rapporti economici di acquisto e/o vendita di beni e servizi
con strutture Auser.
2.Le medesime cariche sono altresì incompatibili con le cariche elettive ed
esecutive dello Stato nonché delle Regioni, Province, Comuni e Circoscrizioni.
3.L’incompatibilità opera dal momento della elezione.
Art. 15
Il Presidente nazionale
1.Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per non
più di due mandati consecutivi.
2.Il Presidente:
- rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede 1’Assemblea dei delegati;
- convoca e presiede il Comitato Direttivo;
- assume, di concerto con la Presidenza, i collaboratori, il personale della
Associazione e stipula i contratti di consulenza;
- propone la nomina del Direttore Generale e la sottopone all’approvazione del
Comitato Direttivo, stabilendone poteri e deleghe;
- nomina procuratori speciali;
- propone al Comitato Direttivo la nomina degli altri componenti della
Presidenza Nazionale.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono
esercitate dal Vice Presidente
Art. l6
Il Collegio nazionale dei Sindaci
1.Il Collegio Nazionale dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi e
due supplenti, eletti con voto palese, a maggioranza semplice, dall’Assemblea dei
delegati, anche tra i non soci.
2.I componenti del Collegio devono rispondere a requisiti di specifica
competenza, serietà e esperienza.
3.Il Collegio elegge al suo interno il Presidente, cui spetta la responsabilità
della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso. Ove si renda vacante la
carica di Presidente, il Collegio provvede alla nuova elezione in occasione della
riunione immediatamente successiva.
4.In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un Sindaco, i Sindaci supplenti
subentrano in ordine d’età. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio
dei Sindaci, il Comitato Direttivo deve provvedere all’integrazione del Collegio
medesimo. Nel caso in cui il numero dei Sindaci supplenti si riducesse al di sotto di
due, il Comitato Direttivo può provvedere a nominarli. I nuovi nominati scadono
insieme con quelli in carica.
5.La carica di Sindaco all’interno di una Auser è incompatibile con qualunque
altra carica all’interno della medesima Auser.
6.I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per quattro anni e
possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi.
7.I componenti del Collegio partecipano alle riunioni dell’Assemblea e del
Comitato Direttivo.
8.Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio
dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative
deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
9.Il Collegio:
- controlla periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la gestione
amministrativa dell’Associazione;
- verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;
- esamina il bilancio preventivo dell’Associazione e ne riferisce per iscritto al
Comitato Direttivo;
- predispone una relazione annuale da presentare al Comitato Direttivo in sede
di approvazione del bilancio consuntivo;
- con relazione motivata, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili,
deferisce la questione alla Commissione Nazionale di Garanzia, che si pronuncia
entro 60 giorni.
Art. 17
Commissione nazionale di garanzia
1.L’Assemblea Nazionale elegge, con voto palese e a maggioranza semplice,
cinque componenti effettivi e due supplenti della Commissione di Garanzia tra i soci
dell’Auser con un minimo di cinque anni di anzianità di iscrizione, nonché di
riconosciuto prestigio, autonomia ed indipendenza.
2.La Commissione elegge al proprio interno un Presidente e un Vice
Presidente con funzioni di segretario.
3. I componenti della Commissione Nazionale di garanzia durano in carica
quattro anni. Possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi.
4.Sono deferite alla Commissione le controversie circa l’interpretazione e
l’applicazione del presente Statuto. La Commissione procede altresì, su istanza degli
iscritti delle strutture Auser, di associazioni affiliate o degli organi dell’Auser,
secondo modalità stabilite da apposito regolamento disciplinare, a sindacare la
regolarità dei comportamenti e la legittimità degli atti di un qualsiasi componente,
singolo o collettivo, della rete Auser e ad assumere le correlative sanzioni secondo
la seguente tipologia:
- sospensione o annullamento degli atti;
- censura;
- sospensione o decadenza dalle cariche sociali all’interno delle associazioni
affiliate o nell’ambito del sistema Auser;
- sospensione o revoca dei benefici e delle prestazioni offerte dal sistema
Auser;
- commissariamento della associazione affiliata;
- commissariamento delle strutture regionali e territoriali;
- scioglimento della associazione affiliata.
5. Le decisioni di commissariamento e/o scioglimento si rendono esecutive
con ratifica del Comitato Direttivo nazionale dell’Auser
6. Le decisioni di commissariamento e/o di scioglimento delle associazioni
affiliate richiedono in ogni caso una determinazione, in prima istanza, della
Commissione regionale di garanzia competente per territorio. Il giudizio in seconda
istanza della Commissione Nazionale è quello definitivo.
7.Nei casi di commissariamento e/o scioglimento dell'associazione affiliata, la
Commissione regionale delibera dopo aver sentito il parere del Presidente dell'Auser
territoriale di cui all'art. 21 del presente Statuto o, in assenza di questa, del
Presidente regionale.
8. La Commissione può essere adita in sede di appello avverso pronunce delle
Commissioni di Garanzia regionali.
9.La Commissione si pronuncia altresì in tutti gli altri casi previsti dal presente
Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti
all’uopo stabiliti.
10.I componenti della Commissione di Garanzia partecipano alle riunioni del
Comitato Direttivo.
11.Le Auser regionali debbono prevedere propri regolamenti e relative
Commissioni di Garanzia nel rispetto dei principi contenuti nel regolamento
approvato dal Comitato Direttivo nazionale.
12.La Commissione di Garanzia nazionale esprime provvedimenti da
intendersi quale atto definitivo interno all’associazione.
13.La carica di componente della Commissione di Garanzia di una Auser è
incompatibile con qualunque altra carica all’interno della medesima Auser. La
carica di componente della Commissione di Garanzia nazionale è altresì
incompatibile con la carica di componente di Commissione di Garanzia ad altro
livello.
Art. 18
Servizio Ispettivo Nazionale
1. Il Servizio Ispettivo Nazionale è costituito da tre componenti eletti con
voto palese, a maggioranza semplice, dal Comitato Direttivo, scelti tra i soci in
possesso di specifiche competenze riguardanti i compiti attribuiti al Servizio
medesimo, maturate in almeno cinque anni di iscrizione all’Auser.
2. I componenti del Servizio Ispettivo Nazionale durano in carica per quattro
anni. Possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi.
3. I componenti del Servizio Ispettivo eleggono al loro interno un Presidente,
con compiti di rappresentanza nei rapporti interni dell’Associazione e di
coordinamento dell’attività dei singoli ispettori.
4. Nel caso in cui, per effetto di decesso, rinuncia o decadenza di componenti
del Servizio Ispettivo, il numero dei membri si riducesse, il Comitato Direttivo
provvede a integrare l’organo. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in
carica.
5. Il Servizio Ispettivo ha compiti e poteri effettivi relativi a:
- verifica sul rispetto, da parte dei dirigenti dell’Auser, delle norme di legge e
dello statuto;
- verifica sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato.
6 Il Servizio Ispettivo si attiva su esplicito mandato della Presidenza
nazionale, che ne informa il Comitato Direttivo, e riferisce i risultati delle ispezioni,
formalizzati in apposita relazione ispettiva, alla Presidenza nazionale e al Collegio
dei Sindaci.
7. Qualora il Servizio Ispettivo ravvisi irregolarità, alla struttura sottoposta ad
ispezione viene concesso un determinato tempo entro il quale regolarizzare la/le
anomalia/e. Trascorso tale periodo, se la situazione non viene regolarizzata, gli
Ispettori sono tenuti a riferire al Comitato Direttivo.
8. Ogni volta che ne ricorrono i presupposti, il Servizio Ispettivo dovrà
trasmettere la propria relazione ispettiva alla Commissione Nazionale di Garanzia.
9. Le modalità procedurali e di funzionamento del Servizio Ispettivo sono
determinate da apposite disposizioni esecutive proposte dagli Ispettori stessi ed
approvate dal Comitato Direttivo.
10. L’incarico di componente del Servizio Ispettivo è incompatibile con quello
di componente della Commissione di Garanzia nazionale, del Collegio dei Sindaci
nazionale e del Comitato Direttivo nazionale.
Art. 19
Consiglio delle Regioni
1. E’ istituito a livello nazionale il Consiglio delle Regioni. Ne fanno parte di diritto ed
in quanto tali i componenti della Presidenza nazionale, i Presidenti delle Auser
Regionali e i Presidenti delle Auser di città Metropolitana quando queste sono
strutturalmente costituite ed i coordinatori nazionali delle aree tematiche. Alle
riunioni partecipano altresì rappresentanti nazionali di Auser-Volontariato e Auser-
Insieme.
2. Il Consiglio delle Regioni ha funzioni di consultazione sulle modalità di esecuzione
dei deliberati del Comitato Direttivo.
3. Il Consiglio delle Regioni è convocato e presieduto dal Presidente dell’Auser
TITOLO IV
Strutture dell’Auser
Art. 20
Auser regionali
1. L’Auser regionale costituisce una articolazione territoriale dell’Auser
nazionale, svolgendo le seguenti funzioni:
- deliberare sulle richieste di affiliazione;
- indirizzare l’attività sociale degli iscritti ed organizzare i rinnovi
congressuali, sulla base delle proprie disposizioni esecutive, in coerenza con quelle
dell’Auser nazionale;
- rappresentare l’Auser a livello regionale;
- dirigere e gestire programmi, progetti e servizi funzionali alla conduzione
associativa nella regione;
- dirigere e coordinare le attività delle associazioni affiliate all’Auser.
2.L’Auser regionale è centro regolatore dell’Associazione. Le funzioni di
direzione dell’Auser regionale sono demandate ad un Comitato direttivo eletto
dall’Assemblea regionale dei delegati degli iscritti, secondo le modalità indicate dai
regolamenti dell’Auser nazionale. Il Comitato Direttivo elegge un Presidente
regionale avente la rappresentanza legale.
3.L’Auser regionale apporta modifiche statutarie in ottemperanza alle
rispettive leggi regionali e alle normative peculiari di ciascun territorio.
4. Le Auser regionali sono funzionalmente coordinate dall’Auser nazionale e
sono strutturalmente autonome, mediante una distinta responsabilità di gestione.
Art. 21
Auser territoriale
1.L’Auser territoriale costituisce una articolazione organizzativa dell’Auser
regionale, operante a livello provinciale, comprensoriale, metropolitano, svolgendo
le seguenti funzioni:
- deliberare sulle iscrizioni all’Auser;
- indirizzare l’attività sociale degli iscritti ed organizzare i rinnovi congressuali
sulla base delle proprie disposizioni esecutive, in coerenza con quelle dell’Auser
nazionale;
- rappresentare l’Auser a livello territoriale;
- dirigere, coordinare e gestire programmi, progetti e servizi funzionali alla
conduzione associativa a livello territoriale;
- coordinare, per conto dell’Auser regionale, le attività delle associazioni
affiliate all’Auser.
2.Le funzioni di direzione dell’Auser territoriale sono demandate ad un
Comitato Direttivo eletto dall’Assemblea dei delegati degli iscritti, secondo
modalità conformi a quanto previsto dalle disposizioni esecutive interne dell’Auser
nazionale. Il Comitato Direttivo elegge un Presidente avente la legale
rappresentanza.
3. L’Auser territoriale apporta modifiche statutarie in ottemperanza alle
rispettive leggi regionali e alle normative peculiari di ciascun territorio
4.Le Auser territoriali sono funzionalmente coordinate dall’Auser regionale e
sono strutturalmente autonome, mediante una distinta responsabilità di gestione.
Art. 22
Rapporto con le Organizzazioni promotrici
1.Nella definizione e attuazione delle proprie strategie e dei propri programmi,
l’Auser ricerca tutte le possibili sinergie con Cgil e Spi-Cgil, a cui è legata per
origine e comunanza di valori.
2.Al fine di favorire lo sviluppo di questi rapporti, la Cgil e lo Spi-Cgil
partecipano alle Assemblee congressuali dell’Auser con propri rappresentanti i
quali, purché soci, sono eletti, secondo le modalità previste dalle disposizioni
esecutive interne, negli organismi direttivi dell’associazione.
TITOLO V
Organizzazioni affiliate (associazioni e circoli)
Art.23
Ruolo delle Associazioni affiliate
1. Le associazioni affiliate all'Auser fanno parte della rete Auser, Auser
Insieme e Auser Volontariato e partecipano alla progettazione delle politiche sociali
territoriali e della programmazione delle attività di volontariato e di promozione
sociale, secondo modalità previste con apposite disposizioni esecutive interne
emanate dall'Auser territoriale d'intesa con i presidenti delle associazioni affiliate.
2.Le associazioni affiliate, nella gestione delle attività di promozione sociale o
di volontariato sono pienamente autonome sul piano operativo, amministrativo,
contabile e patrimoniale.
3.Le associazioni affiliate sono strutture di base delle federazioni Auser
Volontariato o Auser Insieme e prima istanza congressuale di Auser.
Art. 24
Diritti e obblighi delle Associazioni affiliate
1.Poiché la partecipazione all'Auser costituisce lo scopo sociale della
affiliazione, i diritti sociali dell'associazione affiliata nei confronti dell'Auser di
norma verranno espressi dai singoli soci in sede di rinnovo degli organismi
dirigenti.
2.La partecipazione alla rete Auser comporta l’obbligo di osservare il presente
Statuto, nonché le deliberazioni prese dagli organismi nazionali dell’Auser.
3.Il Comitato Direttivo Nazionale dell’Auser stabilisce le direttive per la
ripartizione delle competenze e per l’assegnazione dei ruoli di coordinamento e di
consultazione delle componenti del sistema Auser.
4. Le associazioni che non siano in grado di assicurare le prestazioni
istituzionali di loro competenza realizzano tra loro forme di razionalizzazione e
integrazione di funzioni e servizi. Le Auser territoriali competenti promuovono e
verificano tali soluzioni. Analoghe forme di razionalizzazione e di integrazione
possono riguardare le federazioni regionali e territoriali. L’Auser nazionale
promuove e verifica tali soluzioni.
Art. 25
Conferma delle Ula come associazioni affiliate
1.Le Unità Locali Associative, di cui all’art. 19 del precedente Statuto
approvato con delibera del 14.3.2001, debbono adeguare il proprio Statuto alle
presenti norme ed inviare lo Statuto medesimo, per la necessaria approvazione, al
Comitato Direttivo dell’Auser territoriale competente. Ove questa non sia costituita,
la domanda va inviata all’Auser regionale.
2.A seguito della tempestiva modifica e trasmissione del nuovo statuto il
Comitato Direttivo dell’Auser territoriale competente delibera per il visto di
conformità entro il termine di giorni 60. Decorso tale termine, le modifiche
statutarie si intendono approvate.
3.Qualora entro lo stesso termine il Comitato Direttivo competente proponga
modifiche, l’Ula deve deliberare sulle medesime entro il termine di giorni 30.
4.Le controversie in ordine alla conformità delle modifiche statutarie rispetto
alle presenti norme sono demandate in ultima istanza alla commissione di garanzia.
Il ricorso alla commissione determina la sospensione dei termini.
5.Le Ula che vedano approvate le modifiche statutarie restano affiliate
all’Auser, assumono la denominazione “Auser-Volontariato” ovvero “Auser-
Insieme” secondo lo scopo sociale prevalentemente perseguito, e succedono in tutte
le precedenti obbligazioni attive e passive compatibili con il presente Statuto. Le
obbligazioni divenute incompatibili sono trasferite ad altra associazione affiliata, di
comune accordo anche con l’Auser territoriale.
Art. 26
Requisiti di ammissione delle nuove associazioni
1.Le associazioni che condividano gli scopi del presente Statuto e che
intendano realizzarne le attività chiedono all'Auser territoriale competente per
territorio di essere ammesse all’Auser come affiliate, assumendo la qualificazione di
Auser-Volontariato o di Auser-Insieme, secondo lo scopo sociale prevalentemente
perseguito, rispettivamente di volontariato o di promozione sociale. Nei casi in cui
la struttura territoriale competente non sia costituita, la domanda deve essere
presentata all’Auser regionale.
2.Per aderire all’Auser in qualità di associate effettive le Associazioni devono
prevedere nei loro Statuti:
- scopi corrispondenti a quelli di cui all’art. 2 ed attività afferenti, ai sensi del
medesimo articolo, al volontariato ovvero alla promozione sociale;
- prestazioni conformi ad uno standard previsto da apposite disposizioni
esecutive ovvero appositi atti di indirizzo Auser;
- stipula delle convenzioni con le amministrazioni pubbliche, di norma, in via
congiuntiva con l’Auser regionale o territoriale, secondo modalità previste da
disposizioni esecutive ovvero atti di indirizzo Auser;
- sistema di esclusione degli iscritti con voto a maggioranza qualificata degli
aventi diritto, da parte del Comitato Direttivo dell’Auser territoriale;
- regime dei diritti e degli obblighi degli iscritti ispirato ai principi di
democrazia e di parità di trattamento;
- struttura degli organi conforme ad uno schema dettato da apposite
disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo Auser;
- diritto dell’Auser regionale e territoriale di partecipare alle riunioni della
associazione affiliata e di convocarla, secondo modalità stabilite da disposizioni
esecutive ovvero atti di indirizzo Auser ;
- ammissione, in sede di assemblea, di non più di una delega per ogni iscritto
presente;
- sistemi di elettorato attivo e passivo conformi ai criteri stabiliti da apposite
disposizioni esecutive/atti di indirizzo Auser, ispirato all’obiettivo di cui al comma
seguente;
- sistemi di rappresentanza commisurati al numero degli iscritti Auser in
possesso della tessera ed in regola con il versamento della quota associativa;
- adozione di un bilancio tipo con relativo piano dei conti, come da apposite
disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo Auser;
- istituzione del Collegio dei Sindaci composto secondo i criteri di cui
all’art.16;
- adozione del logo “Auser-Volontariato” ovvero “Auser-Insieme” nella
denominazione dell’associazione;
- facoltà dell’Auser di sanzionare gli atti ed i comportamenti dell’associazione
che siano difformi dal presente Statuto;
- facoltà del Comitato Direttivo Nazionale dell’Auser di commissariare ed
eventualmente sciogliere l’associazione nei casi previsti dall’art.31.
3.L’Auser persegue, mediante proprie disposizioni esecutive ovvero propri atti
di indirizzo, l’obiettivo di un equilibrato e coeso inquadramento delle associazioni
nelle diverse attività del sistema Auser per l’ottimale realizzazione delle finalità
istituzionali.
Art. 27
Ammissione
1.L’associazione che chieda di essere ammessa all’Auser in qualità di affiliata
effettiva deve allegare alla domanda copia del proprio Statuto e degli eventuali
regolamenti; deve inoltre fornire tutti gli elementi richiesti dall’Auser.
2.Sulla domanda di ammissione delibera il Comitato Direttivo dell’Auser
regionale competente.
3.Avverso l’accoglimento della domanda le altre organizzazioni affiliate
hanno facoltà di ricorrere alla Commissione di garanzia, la quale può chiedere alla
presidenza il riesame della delibera.
4.L’associazione aderente notifica all’Auser nazionale le variazioni degli atti e
degli elementi di cui al comma 1. Con l’approvazione delle predette variazioni da
parte della Presidenza dell’Auser regionale, le variazioni medesime acquistano
efficacia.
5.A seguito dell’ammissione dell’associazione, i suoi soci afferiscono come
iscritti all’Auser secondo il territorio di residenza.
6.L’associazione, successivamente alla affiliazione, è tenuta a raccogliere le
iscrizioni individuali con il logo e la tessera Auser, versando all'Auser il relativo
importo, previa trattenuta in suo favore nella misura e secondo le modalità indicate
annualmente dai centri regolatori regionali e nazionale dell’Auser.
Art. 28
Registro delle affiliazioni
1.Le associazioni affiliate all'Auser partecipano a questo titolo alla vita
associativa.
2.E' istituito il Registro nazionale delle associazioni affiliate.
3.L'Auser nazionale riconosce come associazioni affiliate le associazioni in
possesso dell'attestato attribuito dalle Auser regionali. Queste ultime istituiscono al
proprio livello il Registro regionale delle affiliazioni.
Art. 29
Auser-Volontariato regionale e nazionale
1.Le Associazioni Auser-Volontariato affiliate ai sensi del Titolo V del
presente Statuto, possono costituire federazioni regionali, a loro volta costituite in
una federazione nazionale, assicurandone adeguata operatività e finanziamento.
2.Le federazioni adottano norme coerenti con i principi del presente Statuto e
in ottemperanza alle rispettive leggi regionali e alle normative peculiari di ciascun
territorio.
3.La loro costituzione, gli Statuti, nonché le eventuali successive
modificazioni, sono sottoposte all’approvazione del Comitato Direttivo Nazionale
dell’Auser che attribuisce alle federazioni il formale riconoscimento.
Art. 30
Auser-Insieme regionale e nazionale
1.Le Associazioni Auser-Insieme affiliate ai sensi del Titolo V del presente
Statuto, possono costituire federazioni regionali, a loro volta costituite in una
federazione nazionale, assicurandone adeguata operatività e finanziamento.
2.Le federazioni adottano norme coerenti con i principi del presente Statuto.
3.La loro costituzione, gli Statuti, nonché le eventuali successive
modificazioni, sono sottoposte all’approvazione del Comitato Direttivo Nazionale
dell’Auser che attribuisce alle federazioni il formale riconoscimento.
Art. 31
Cessazione della condizione di affiliazione
1.La condizione di affiliazione all’Auser cessa:
- per scioglimento dell’Associazione;
- per recesso dell’Associazione.
2.Lo scioglimento è disposto per delibera assembleare ovvero, in caso di
sopravvenuta impossibilità di raggiungere gli obbiettivi statutari, di deficit di
bilancio protratto per tre esercizi consecutivi, di gravi e ripetute violazioni statutarie,
per delibera congiunta del Comitato Direttivo Nazionale e della Commissione di
Garanzia dell’Auser. A seguito dello scioglimento viene disposto il trasferimento
delle iscrizioni e la devoluzione dei beni alla associazione territorialmente limitrofa
indicata dall’Auser territoriale, a condizione che abbia finalità analoghe a quella
sciolta.
3.In caso di recesso le iscrizioni ed i beni successivi alla affiliazione vengono
trasferiti e devoluti alla associazione affiliata territorialmente limitrofa, indicata
dall’Auser territoriale.
4.Quanto disposto al comma precedente non si applica per i recessi motivati in
ragione di sopravvenute modifiche ai principi fondamentali di cui all’art.2 del
vigente Statuto.
TITOLO VI
Aree tematiche
Art. 32
Caratteristiche delle aree tematiche
1.Il Comitato Direttivo, per rendere operative le linee di impostazione
strategica dell’Associazione si avvale di strumenti agili di lavoro denominati
Progetti di lavoro e/o Aree tematiche.
2.L’Area tematica e/o il Progetto di lavoro non sono organismi di
rappresentanza e rispondono, anche tramite la Presidenza al Comitato Direttivo.
3.Le Aree tematiche e i Progetti di lavoro sono individuati nell’ambito della
strategia deliberata dal Comitato Direttivo ed agiscono su progetti definiti nelle
modalità e nei tempi di attuazione.
4.Per ogni Progetto di lavoro e/o Area tematica viene costituito un
Coordinamento nazionale, composto da componenti designati da ciascuna struttura
regionale, in ragione di uno per regione.
5.L’attività del Coordinamento fa capo ad un Coordinatore nazionale,
nominato dalla Presidenza nazionale d’intesa col Consiglio delle Regioni.
6.Compito del Coordinamento nazionale è di coadiuvare la Presidenza
nazionale nella progettazione ed attuazione delle attività di competenza. Al fine di
armonizzare e coordinare le attività, si terranno periodiche riunioni congiunte tra la
Presidenza nazionale e i Coordinatori nazionali di Progetto e di Area tematica.
7. La Presidenza nazionale convoca i Coordinamenti nazionali almeno una
volta l’anno.
TITOLO VII
Risorse Economiche
Art. 33
Patrimonio
1.Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- contributi dei soci;
- quote associative;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni
pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati
nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dall’Unione Europea e da organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- erogazioni liberali da associati e da terzi;
- entrate derivanti da sponsorizzazioni;
- raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione;
- entrate derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte a favore di
associati e di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale
e produttiva a carattere marginale, ovvero direttamente connesse a quelle
istituzionali;
- contributi dalle associazioni affiliate;
- contributi delle organizzazioni promotrici;
- entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio
finanziamento, quali raccolte di fondi, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell’associazionismo di
promozione sociale.
2.Durante la vita dell’Associazione è vietata, anche in modo indiretto, la
distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate
a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della
medesima struttura unitaria.
3.L’Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art.34
Esercizio sociale
L’esercizio finanziario dell’Associazione inizia dal 1° gennaio e termina il 31
dicembre di ogni anno.
Art. 35
Devoluzione dei beni
1.Lo scioglimento dell'Associazione per cessazione dell'attività o per
qualunque altra causa deve essere deliberato dall'Assemblea dei delegati con il voto
favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.
2.In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell’Associazione il
Patrimonio è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini
di pubblica utilità, sentita l’Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000,
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO VIII
Bilancio
Art. 36
Bilancio preventivo
Per ciascun esercizio finanziario, entro il 30 novembre la Presidenza
predispone per l’anno successivo, un bilancio preventivo - costituito da stato
patrimoniale, rendiconto gestionale, a nota integrativa e relazione sulla gestione - e
una relazione sul programma di attività. Il bilancio preventivo e la relazione sul
programma di attività devono essere approvati dal Comitato Direttivo, entro il 31
dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo.
Art. 37
Bilancio consuntivo
Per ciascun anno solare, la Presidenza predispone un bilancio consuntivo -
costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, nota integrativa e relazione
sulla gestione - e una relazione sul programma di attività. Il bilancio consuntivo, con
allegata la relazione sul programma di attività deve essere comunicata al Collegio
dei Sindaci almeno 30 giorni prima della data fissata per l’approvazione del bilancio
da parte del Comitato Direttivo, che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno. Il
bilancio consuntivo insieme alla relazione sul programma di attività e alla relazione
del Collegio dei Sindaci devono rimanere depositati in copia presso la sede
dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono il Comitato Direttivo,
affinché i componenti del Comitato medesimo possano prenderne visione.
Art. 38
Adempimenti
1.I bilanci preventivi e consuntivi delle associazioni affiliate e delle Auser
territoriali approvati dai rispettivi organismi sono trasmessi a cura dei Presidenti alle
Auser Regionali competenti per territorio.
2.I bilanci preventivi e consuntivi delle Auser Regionali approvati dai relativi
organismi sono trasmessi a cura dei Presidenti all'Auser Nazionale
TITOLO IX
Art. 39
Disposizioni circa la responsabilità
1.Gli organi dirigenti dell’Associazione non rispondono delle obbligazioni
assunte dai sodalizi aderenti e dalle istanze locali, territoriali e regionali, le quali
rispondono ciascuna unicamente con i propri fondi e con i propri Organi Dirigenti.
2.II Presidente nazionale ed i Presidenti delle associazioni regionali e
territoriali, possono contrarre obbligazioni in nome e per conto dell’istanza da essi
rappresentata nei limiti delle presunte ordinarie esigenze, anche sotto forma di fidi
bancari e di prestiti, nonché operare 1’apertura di conti correnti bancari e postali.
TITOLO X
Disposizioni antidiscriminatorie
Art. 40
Norma antidiscriminatoria
Al fine di rendere concreta l’affermazione di una associazione di donne e di
uomini, nella formazione degli organismi dirigenti, nelle sostituzioni che negli stessi
si rendano necessarie, nella distribuzione degli incarichi, nella rappresentanza
esterna, nazionale ed internazionale, nessuno dei generi può essere rappresentato al
di sotto del 40%. A tal fine verranno definite nel regolamento le relative regole
applicative.
TITOLO XI
Disposizioni finali, di attuazione e transitorie
Art. 41
Cambio di registro
La eventuale cancellazione dai registri del Volontariato delle Auser territoriali
e regionali e la successiva iscrizione ai registri della Promozione sociale non
costituisce causa di scioglimento delle medesime.
Art. 42
Perduranza delle iscrizioni
Le iscrizioni dei soci effettuate in data anteriore all’approvazione del presente
Statuto, restano valide ed afferiscono di diritto alle nuove Auser territorialmente
competenti che succedono in tutti i precedenti rapporti attivi e passivi compatibili
con il presente Statuto.
Art. 43
Norma transitoria
Fino alla emanazione delle disposizioni esecutive interne ovvero degli atti di
indirizzo previsti dallo Statuto, nella versione approvata dal Congresso in data 5
dicembre 2008, rimangono in vigore i regolamenti esistenti.
Art. 44
Entrata in vigore e disposizioni di attuazione
1.Le disposizioni relative alla riconferma per non più di due mandati
consecutivi degli organi individuati negli articoli 13, 15, 16, 17 e 18 dello Statuto,
hanno efficacia a decorrere dalle nomine successive alla entrata in vigore dello
Statuto, nella versione approvata dal Congresso in data 5 dicembre 2008.
2.Nei confronti di coloro che hanno già cumulato due mandati alla data di
entrata in vigore dello Statuto nella versione approvata dal Congresso il 5 dicembre
2008 e rivestono una delle cariche previste dai precedenti articoli 13, 15, 16, 17 e
18, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo hanno efficacia dalla data
di scadenza del Congresso medesimo. A tale data nessun dirigente di struttura che
abbia ricoperto la carica per 8 anni potrà essere rieletto alla stessa, fatta salva la
possibilità di ulteriori deroghe verificate alla data della Conferenza di
Organizzazione prevista a due anni da tale Congresso, che comunque non possono
eccedere la relativa scadenza congressuale.