Lo Statuto


==> Il nuovo STATUTO Nazionale

 

 

STATUTO

della

“ASSOCIAZIONE PER L’AUTOGESTIONE DEl SERVIZI

E LA SOLIDARIETA’ – AUSER - ONLUS”

Approvato dal VII Congresso

Viareggio, 3-4-5 dicembre 2008

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1

Denominazione

L’Auser – Associazione per l’autogestione dei servizi e la solidarietà –

ONLUS - è costituita su iniziativa della Cgil e dello Spi-Cgil come associazione

senza fini di lucro, iscritta al registro della Promozione Sociale in base alla Legge

383/2000; è riconosciuta quale Ente Nazionale con finalità assistenziali con Decreto

del Ministero dell’Interno n. 599/ Cl 1933.12000.A (118), del 28/7/95 ed è

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) limitatamente

all’esercizio di attività contemplate alla lettera a) del comma 1 art. 10 Dlgs 460/97,

così come previsto dal comma 9 dello stesso articolo.

L’Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (in breve ONLUS) che ne

costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni

comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

 

Art. 2

Finalità e scopi

1.L’Auser persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. A tal fine

promuove, indirizza e coordina attività di volontariato, di solidarietà, di educazione

degli adulti, di socializzazione, ispirandosi alla Carta dei Valori Auser.

2.Per il conseguimento dei fini istituzionali l’Associazione si avvale

prevalentemente di prestazioni volontarie dei propri associati, con il rimborso delle

spese sostenute nell’espletamento delle attività.

3.Per la realizzazione dei programmi di volontariato e di promozione sociale,

promuove la costituzione, rispettivamente, delle Associazioni Auser-Volontariato e

Auser-Insieme, operanti nell’ambito delle leggi di riferimento (n.266/91 e

n.383/2000 e successive modificazioni), prevedendo che le associazioni Auser

Insieme si impegnino a sostenere le attività di volontariato secondo le modalità

stabilite in apposito regolamento, in una logica di solidarietà interna fra tutte le

associazioni Auser, di sostegno rispetto alle più deboli dal lato delle risorse.

4.L’Auser riconosce i principi fondamentali della Costituzione della

Repubblica italiana, nata dalla Resistenza, come un tratto essenziale della propria

identità.

5.L’Auser è impegnata a operare per la pace nella giustizia, a sostegno della

legalità internazionale e per il rafforzamento della rappresentatività e autorità

dell’Onu e, congiuntamente, per l’avvio di un nuovo modello di sviluppo sociale ed

economico globalmente sostenibile ed estensibile. L’Auser è altresì impegnata nella

costruzione dell’Unione Europea quale soggetto unitario federale, con una forte

dimensione sociale e a tale fine contribuisce alla definizione della legislazione

sociale europea, alla integrazione europea e al ripudio di ogni forma di razzismo e di

integralismo religioso, della pena di morte e di ogni forma di violenza.

6.L’ Auser svolge, sulla base di progetti propri o concordati con altri, come

definito al successivo articolo 3, e in un rapporto sinergico con i servizi pubblici,

attività a favore delle persone e delle loro reti di relazione, a partire da quelle che

sono in stato di maggior disagio, senza discriminazioni di età, genere, cultura,

religione, cittadinanza; ne promuove e sostiene, anche sul piano formativo,

l’autorganizzazione e il mutuo aiuto. Favorisce i processi di formazione sociale di

una domanda competente sia di servizi che di beni e di costruzione di reti

comunitarie. Promuove la solidarietà e la giustizia sociale e sostiene il volontariato,

la educazione permanente, il comunitarismo solidale e aperto come fondamento di

una cittadinanza attiva e responsabile.

7.L’Auser, in qualità di Onlus, svolge attività nei settori dell’assistenza sociale

e socio-sanitaria, dell’assistenza sanitaria, della tutela dei disabili e dei migranti,

della beneficenza, dell’istruzione, della formazione, della promozione pratica dello

sport dilettantistico, della tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico

(DLGS. 29/10/’99, n. 490), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR

1409/63, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, anche

nell’ambito delle attività di protezione civile, della promozione della cultura e

dell’arte, del turismo sociale, della tutela dei diritti civili, della cooperazione e della

solidarietà internazionale.

8.Nello svolgimento di queste attività, l’Auser si propone il compito specifico

di orientare e valorizzare le disponibilità e le competenze delle persone anziane

come una opportunità e una risorsa per la società, per un suo rinnovato rapporto con

le istituzioni, per la tutela, la diffusione, lo sviluppo dei diritti, per lo sviluppo di

nuove comunità locali solidali e aperte.

9.L'Auser si propone in questo quadro di promuovere e favorire le relazioni

intergenerazionali.

10.In ragione di tutti i principi a cui si ispira, l’Auser si propone di diffondere

la cultura della legalità e pertanto persegue finalità di lotta alla mafia e ad ogni altra

forma di criminalità.

 

Art. 3

Rapporti di collaborazione

Per l’attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta

coerenza con essi, l’Auser può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di

convenzione, con altre associazioni ed enti pubblici e privati, sia a livello

internazionale che nazionale, regionale, territoriale; promuove e partecipa alla

costituzione di fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici, associazioni,

federazioni o confederazioni; aderisce ad organismi internazionali.

 

Art. 4

Sede

L ’Auser ha sede legale in Roma. Essa si articola a livello regionale e

territoriale.

 

Art. 5

Fonti di disciplina

L’Auser e’ disciplinata dal presente Statuto, dai regolamenti e da disposizioni

esecutive interne ed agisce nel rispetto delle leggi vigenti.

 

 

TITOLO II

Soci

 

Art. 6

Iscrizione

1.L’Auser è associazione di persone. Il socio è la fonte della sua

legittimazione.

2.L’iscrizione all’Auser è aperta a tutte le persone fisiche che condividano gli

scopi del presente Statuto e che intendano contribuire con la propria attività, a

realizzarne le finalità. L’iscrizione è incompatibile con l’appartenenza ad

associazioni segrete.

3.Coloro che desiderano essere ammessi a far parte dell’Auser devono

presentare domanda scritta all’Auser territoriale competente, anche per il tramite

delle associazioni affiliate.

4.Decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda senza rilievi da parte

del Comitato Direttivo dell’Auser territoriale, la domanda medesima si intende

accolta.

5.Le domande di ammissione possono essere respinte solo con deliberazione

motivata del Comitato Direttivo dell’Auser territoriale, sentito il Presidente

dell’associazione presso la quale il socio opererebbe in caso di ammissione.

 

Art. 7

Diritti ed obblighi dei soci

1. Attraverso le Auser territoriali l’iscritto svolge la propria attività associativa

politico-istituzionale ed elegge i propri rappresentanti ai vari livelli dell’Auser.

2. I soci dell’Auser, ai fini della concreta realizzazione delle attività

statutarie, afferiscono all’Auser-Volontariato ovvero all’Auser-Insieme, secondo

l’area di intervento prevalente da essi prescelta, e beneficiano dei servizi

complessivamente offerti da tutte le associazioni affiliate.

3. I soci sono tenuti a pagare i contributi annuali, secondo le modalità fissate

dal Comitato Direttivo Nazionale dell’Auser, ed a prestare, nei limiti delle loro

possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali dell’Auser e

delle associazioni affiliate.

4. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a

causa di morte e non è rivalutabile.

5. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e

delle modalità associative. E’ espressamente esclusa la temporaneità della

partecipazione alla vita associativa.

6. I soci dell’Auser maggiori di età hanno diritto a:

- eleggere gli organi direttivi e di garanzia dell’Auser e delle associazioni

affiliate ai sensi dell’art. 23 1° comma del presente Statuto ed essere eletti nelle

stesse;

- approvare lo Statuto ed i regolamenti secondo le modalità di cui al

successivo art. 11;

- promuovere ed organizzare attività corrispondenti alle finalità ed ai principi

del presente Statuto.

 

Art. 8

Recesso ed esclusione

1.L’associato perde la qualifica di socio per mancato pagamento della quota

associativa annuale; per rifiuto motivato, da parte degli organismi dirigenti, del

rinnovo dell'adesione; per espulsione qualora i comportamenti o le attività del socio

siano in pieno contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto.

2.L’associato può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta

inviata al presidente competente per territorio con plico raccomandato, con ricevuta

di ritorno. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’anno solare nel corso del

quale è stato esercitato.

3.L’esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo competente per territorio.

4.Avverso all’esclusione l’associato escluso può ricorrere alla Commissione di

Garanzia di cui all’art. 17.

5.Gli associati receduti od esclusi o che, comunque, abbiano cessato di

appartenere all’Associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno

alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

 

Art. 9

Regolamento disciplinare

1. L’Assemblea Nazionale dei delegati approva a maggioranza assoluta dei

componenti il regolamento disciplinare a cui devono attenersi i soci.

2. Per ogni controversia attinente alla interpretazione del regolamento, si deve

richiedere una pronuncia della Commissione Nazionale di Garanzia.

3. II regolamento disciplinare deve essere portato a conoscenza dei soci entro

trenta giorni dalla approvazione.

 

 

TITOLO III

Organi dell’Auser

 

Art. 10

Indicazione degli organi

Sono organi dell’Associazione:

- l’Assemblea nazionale dei delegati

- il Comitato Direttivo nazionale

- la Presidenza nazionale

- il Presidente nazionale

- la Commissione nazionale di Garanzia

- il Collegio nazionale dei Sindaci

- il Servizio Ispettivo Nazionale

 

Art. 11

L’Assemblea nazionale dei delegati

1. L’Assemblea nazionale dei delegati è il massimo organo deliberante

dell’Auser. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno e in sede

congressuale ogni quattro anni, salvo quanto previsto nei commi successivi.

2.L’Assemblea congressuale è preparata attraverso le assemblee delle

associazioni affiliate e delle strutture territoriali e regionali che eleggeranno i

relativi delegati secondo le norme stabilite da apposite disposizioni esecutive interne

approvate dal Comitato Direttivo. All’Assemblea congressuale partecipano, senza

diritto di voto se non delegati, i componenti del Direttivo uscente, nonché i

componenti della Commissione di Garanzia, del Collegio dei Sindaci e del Servizio

Ispettivo Nazionale uscenti. L’Assemblea è ritenuta valida con la presenza della

maggioranza dei delegati aventi diritto al voto e in seconda convocazione delibera

con la maggioranza dei delegati presenti.

3. L’assemblea congressuale dei delegati elegge:

- i componenti del Comitato Direttivo;

- i componenti del Collegio Nazionale dei Sindaci;

- i componenti della Commissione Nazionale di Garanzia

4. L’assemblea nazionale dei delegati viene convocata di norma ogni anno e,

in via straordinaria, su richiesta di almeno due terzi dei componenti aventi diritto.

L’Assemblea è ritenuta valida con la presenza della maggioranza dei delegati aventi

diritto al voto e in seconda convocazione delibera con la maggioranza dei delegati

presenti.

5. L’assemblea nazionale dei delegati delibera sulle linee programmatiche

generali.

6. L’assemblea nazionale dei delegati in via straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione;

- sullo scioglimento dell’Associazione e sulla destinazione del patrimonio che

residua dalla liquidazione, secondo quanto previsto dal successivo art. 35;

7.Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno due terzi dei delegati

aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8. L’Assemblea dei delegati è convocata con avviso spedito almeno otto giorni

prima di quello fissato per l’assemblea con qualsiasi mezzo idoneo a provarne

l’avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, telefax, posta elettronica,

raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nell’avviso di

convocazione devono essere indicati il giorno, l’ora ed il luogo della riunione e

l’ordine del giorno.

9. In caso di impedimento o forza maggiore, il singolo delegato può incaricare

un altro socio della sua stessa struttura regionale a rappresentarlo in Assemblea. In

tal caso, ciascun rappresentante può essere portatore di una sola delega.

10. In caso di cessazione della qualità di socio, il delegato può essere sostituito

da altro socio eletto dall’Assemblea regionale di provenienza.

11. Analogamente si procede in tutte le strutture associative di cui al titolo IV

del presente Statuto.

12. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dalla

persona designata dagli intervenuti.

13.L’Assemblea dura in carica quattro anni.

 

Art. 12

Il Comitato Direttivo Nazionale

1. Il Comitato Direttivo Nazionale, eletto dall’assemblea congressuale e centro

regolatore dell’Associazione, ha il compito di:

- realizzare i deliberati dell’Assemblea e dirigere l ’Associazione a tutti gli

effetti;

- emanare disposizioni esecutive del presente Statuto;

- eleggere tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente;

- deliberare sulla composizione numerica della Presidenza

-eleggere, su proposta del Presidente, gli altri componenti della Presidenza

nazionale;

- eleggere, su proposta del Presidente, il Direttore Generale;

- eleggere il Servizio Ispettivo Nazionale;

- decidere la costituzione di istituti e organizzazioni di servizio;

- convocare convegni e conferenze;

- decidere la nomina dei componenti e dei responsabili delle commissioni e

settori di lavoro;

- amministrare il patrimonio dell’Associazione;

- deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e la relazione sull’attività

svolta;

- deliberare la convocazione dell’Assemblea;

- deliberare sul programma di attività proposto dalla Presidenza nazionale;

- deliberare sugli altri oggetti attinenti all’attività dell’Associazione che non

siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell’Assemblea, del Presidente o

della Presidenza nazionale.

2. II Comitato Direttivo è composto numericamente secondo la

determinazione dell’Assemblea. Allo stesso partecipano anche i rappresentanti delle

Organizzazioni promotrici eletti con le modalità previste dall’art. 22 del presente

Statuto.

3. I componenti del Comitato Direttivo durano in carica quattro anni e sono

rieleggibili.

4. Se nel corso del quadriennio vengono a mancare uno o più componenti, lo

stesso Comitato Direttivo - su proposta della Presidenza ed entro il limite

complessivo di un decimo dei suoi componenti - può provvedere alla cooptazione di

altri componenti, purché soci dell’Associazione.

5. La proposta di cooptazione deve essere approvata dal Comitato Direttivo, a

maggioranza assoluta dei presenti.

6. II Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o

impedimento, dal Vice Presidente.

7. La convocazione può essere fatta anche per telegramma, oppure fax o email,

almeno cinque giorni prima della riunione. II Comitato Direttivo delibera con

il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

 

Art. 13

La Presidenza nazionale

1. La Presidenza nazionale è composta, sulla base della deliberazione del

Comitato Direttivo, da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri. Ne fanno

parte il Presidente, il Vice Presidente ed il Direttore Generale. Il Presidente propone

al Comitato Direttivo la nomina degli altri componenti.

2. La Presidenza:

- propone al Comitato Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative

dell’Associazione e vigila sulla loro realizzazione;

- svolge funzioni di coordinamento dell’attività dell’Associazione;

- adotta le decisioni urgenti, anche se non di sua competenza, salvo ratifica

del Comitato Direttivo;

- predispone il bilancio consuntivo e preventivo.

3. Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Direttore Generale e di altro

componente della Presidenza Nazionale durano in carica quattro anni e possono

essere riconfermate per non più di due mandati consecutivi.

 

Art. 14

Conflitto di interessi e incompatibilità

1.Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Direttore Generale e di altro

componente della Presidenza Nazionale, sono incompatibili con altre cariche

esecutive e/o partecipazioni economiche personali in associazioni, cooperative,

società che intrattengono rapporti economici di acquisto e/o vendita di beni e servizi

con strutture Auser.

2.Le medesime cariche sono altresì incompatibili con le cariche elettive ed

esecutive dello Stato nonché delle Regioni, Province, Comuni e Circoscrizioni.

3.L’incompatibilità opera dal momento della elezione.

 

Art. 15

Il Presidente nazionale

1.Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per non

più di due mandati consecutivi.

2.Il Presidente:

- rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;

- convoca e presiede 1’Assemblea dei delegati;

- convoca e presiede il Comitato Direttivo;

- assume, di concerto con la Presidenza, i collaboratori, il personale della

Associazione e stipula i contratti di consulenza;

- propone la nomina del Direttore Generale e la sottopone all’approvazione del

Comitato Direttivo, stabilendone poteri e deleghe;

- nomina procuratori speciali;

- propone al Comitato Direttivo la nomina degli altri componenti della

Presidenza Nazionale.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono

esercitate dal Vice Presidente

 

Art. l6

Il Collegio nazionale dei Sindaci

1.Il Collegio Nazionale dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi e

due supplenti, eletti con voto palese, a maggioranza semplice, dall’Assemblea dei

delegati, anche tra i non soci.

2.I componenti del Collegio devono rispondere a requisiti di specifica

competenza, serietà e esperienza.

3.Il Collegio elegge al suo interno il Presidente, cui spetta la responsabilità

della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso. Ove si renda vacante la

carica di Presidente, il Collegio provvede alla nuova elezione in occasione della

riunione immediatamente successiva.

4.In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un Sindaco, i Sindaci supplenti

subentrano in ordine d’età. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio

dei Sindaci, il Comitato Direttivo deve provvedere all’integrazione del Collegio

medesimo. Nel caso in cui il numero dei Sindaci supplenti si riducesse al di sotto di

due, il Comitato Direttivo può provvedere a nominarli. I nuovi nominati scadono

insieme con quelli in carica.

5.La carica di Sindaco all’interno di una Auser è incompatibile con qualunque

altra carica all’interno della medesima Auser.

6.I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per quattro anni e

possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi.

7.I componenti del Collegio partecipano alle riunioni dell’Assemblea e del

Comitato Direttivo.

8.Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio

dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative

deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

9.Il Collegio:

- controlla periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la gestione

amministrativa dell’Associazione;

- verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;

- esamina il bilancio preventivo dell’Associazione e ne riferisce per iscritto al

Comitato Direttivo;

- predispone una relazione annuale da presentare al Comitato Direttivo in sede

di approvazione del bilancio consuntivo;

- con relazione motivata, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili,

deferisce la questione alla Commissione Nazionale di Garanzia, che si pronuncia

entro 60 giorni.

 

Art. 17

Commissione nazionale di garanzia

1.L’Assemblea Nazionale elegge, con voto palese e a maggioranza semplice,

cinque componenti effettivi e due supplenti della Commissione di Garanzia tra i soci

dell’Auser con un minimo di cinque anni di anzianità di iscrizione, nonché di

riconosciuto prestigio, autonomia ed indipendenza.

2.La Commissione elegge al proprio interno un Presidente e un Vice

Presidente con funzioni di segretario.

3. I componenti della Commissione Nazionale di garanzia durano in carica

quattro anni. Possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi.

4.Sono deferite alla Commissione le controversie circa l’interpretazione e

l’applicazione del presente Statuto. La Commissione procede altresì, su istanza degli

iscritti delle strutture Auser, di associazioni affiliate o degli organi dell’Auser,

secondo modalità stabilite da apposito regolamento disciplinare, a sindacare la

regolarità dei comportamenti e la legittimità degli atti di un qualsiasi componente,

singolo o collettivo, della rete Auser e ad assumere le correlative sanzioni secondo

la seguente tipologia:

- sospensione o annullamento degli atti;

- censura;

- sospensione o decadenza dalle cariche sociali all’interno delle associazioni

affiliate o nell’ambito del sistema Auser;

- sospensione o revoca dei benefici e delle prestazioni offerte dal sistema

Auser;

- commissariamento della associazione affiliata;

- commissariamento delle strutture regionali e territoriali;

- scioglimento della associazione affiliata.

5. Le decisioni di commissariamento e/o scioglimento si rendono esecutive

con ratifica del Comitato Direttivo nazionale dell’Auser

6. Le decisioni di commissariamento e/o di scioglimento delle associazioni

affiliate richiedono in ogni caso una determinazione, in prima istanza, della

Commissione regionale di garanzia competente per territorio. Il giudizio in seconda

istanza della Commissione Nazionale è quello definitivo.

7.Nei casi di commissariamento e/o scioglimento dell'associazione affiliata, la

Commissione regionale delibera dopo aver sentito il parere del Presidente dell'Auser

territoriale di cui all'art. 21 del presente Statuto o, in assenza di questa, del

Presidente regionale.

8. La Commissione può essere adita in sede di appello avverso pronunce delle

Commissioni di Garanzia regionali.

9.La Commissione si pronuncia altresì in tutti gli altri casi previsti dal presente

Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti

all’uopo stabiliti.

10.I componenti della Commissione di Garanzia partecipano alle riunioni del

Comitato Direttivo.

11.Le Auser regionali debbono prevedere propri regolamenti e relative

Commissioni di Garanzia nel rispetto dei principi contenuti nel regolamento

approvato dal Comitato Direttivo nazionale.

12.La Commissione di Garanzia nazionale esprime provvedimenti da

intendersi quale atto definitivo interno all’associazione.

13.La carica di componente della Commissione di Garanzia di una Auser è

incompatibile con qualunque altra carica all’interno della medesima Auser. La

carica di componente della Commissione di Garanzia nazionale è altresì

incompatibile con la carica di componente di Commissione di Garanzia ad altro

livello.

 

Art. 18

Servizio Ispettivo Nazionale

1. Il Servizio Ispettivo Nazionale è costituito da tre componenti eletti con

voto palese, a maggioranza semplice, dal Comitato Direttivo, scelti tra i soci in

possesso di specifiche competenze riguardanti i compiti attribuiti al Servizio

medesimo, maturate in almeno cinque anni di iscrizione all’Auser.

2. I componenti del Servizio Ispettivo Nazionale durano in carica per quattro

anni. Possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi.

3. I componenti del Servizio Ispettivo eleggono al loro interno un Presidente,

con compiti di rappresentanza nei rapporti interni dell’Associazione e di

coordinamento dell’attività dei singoli ispettori.

4. Nel caso in cui, per effetto di decesso, rinuncia o decadenza di componenti

del Servizio Ispettivo, il numero dei membri si riducesse, il Comitato Direttivo

provvede a integrare l’organo. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in

carica.

5. Il Servizio Ispettivo ha compiti e poteri effettivi relativi a:

- verifica sul rispetto, da parte dei dirigenti dell’Auser, delle norme di legge e

dello statuto;

- verifica sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare

sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato.

6 Il Servizio Ispettivo si attiva su esplicito mandato della Presidenza

nazionale, che ne informa il Comitato Direttivo, e riferisce i risultati delle ispezioni,

formalizzati in apposita relazione ispettiva, alla Presidenza nazionale e al Collegio

dei Sindaci.

7. Qualora il Servizio Ispettivo ravvisi irregolarità, alla struttura sottoposta ad

ispezione viene concesso un determinato tempo entro il quale regolarizzare la/le

anomalia/e. Trascorso tale periodo, se la situazione non viene regolarizzata, gli

Ispettori sono tenuti a riferire al Comitato Direttivo.

8. Ogni volta che ne ricorrono i presupposti, il Servizio Ispettivo dovrà

trasmettere la propria relazione ispettiva alla Commissione Nazionale di Garanzia.

9. Le modalità procedurali e di funzionamento del Servizio Ispettivo sono

determinate da apposite disposizioni esecutive proposte dagli Ispettori stessi ed

approvate dal Comitato Direttivo.

10. L’incarico di componente del Servizio Ispettivo è incompatibile con quello

di componente della Commissione di Garanzia nazionale, del Collegio dei Sindaci

nazionale e del Comitato Direttivo nazionale.

 

Art. 19

Consiglio delle Regioni

1. E’ istituito a livello nazionale il Consiglio delle Regioni. Ne fanno parte di diritto ed

in quanto tali i componenti della Presidenza nazionale, i Presidenti delle Auser

Regionali e i Presidenti delle Auser di città Metropolitana quando queste sono

strutturalmente costituite ed i coordinatori nazionali delle aree tematiche. Alle

riunioni partecipano altresì rappresentanti nazionali di Auser-Volontariato e Auser-

Insieme.

2. Il Consiglio delle Regioni ha funzioni di consultazione sulle modalità di esecuzione

dei deliberati del Comitato Direttivo.

3. Il Consiglio delle Regioni è convocato e presieduto dal Presidente dell’Auser

 

 

TITOLO IV

Strutture dell’Auser

 

Art. 20

Auser regionali

1. L’Auser regionale costituisce una articolazione territoriale dell’Auser

nazionale, svolgendo le seguenti funzioni:

- deliberare sulle richieste di affiliazione;

- indirizzare l’attività sociale degli iscritti ed organizzare i rinnovi

congressuali, sulla base delle proprie disposizioni esecutive, in coerenza con quelle

dell’Auser nazionale;

- rappresentare l’Auser a livello regionale;

- dirigere e gestire programmi, progetti e servizi funzionali alla conduzione

associativa nella regione;

- dirigere e coordinare le attività delle associazioni affiliate all’Auser.

2.L’Auser regionale è centro regolatore dell’Associazione. Le funzioni di

direzione dell’Auser regionale sono demandate ad un Comitato direttivo eletto

dall’Assemblea regionale dei delegati degli iscritti, secondo le modalità indicate dai

regolamenti dell’Auser nazionale. Il Comitato Direttivo elegge un Presidente

regionale avente la rappresentanza legale.

3.L’Auser regionale apporta modifiche statutarie in ottemperanza alle

rispettive leggi regionali e alle normative peculiari di ciascun territorio.

4. Le Auser regionali sono funzionalmente coordinate dall’Auser nazionale e

sono strutturalmente autonome, mediante una distinta responsabilità di gestione.

 

Art. 21

Auser territoriale

1.L’Auser territoriale costituisce una articolazione organizzativa dell’Auser

regionale, operante a livello provinciale, comprensoriale, metropolitano, svolgendo

le seguenti funzioni:

- deliberare sulle iscrizioni all’Auser;

- indirizzare l’attività sociale degli iscritti ed organizzare i rinnovi congressuali

sulla base delle proprie disposizioni esecutive, in coerenza con quelle dell’Auser

nazionale;

- rappresentare l’Auser a livello territoriale;

- dirigere, coordinare e gestire programmi, progetti e servizi funzionali alla

conduzione associativa a livello territoriale;

- coordinare, per conto dell’Auser regionale, le attività delle associazioni

affiliate all’Auser.

2.Le funzioni di direzione dell’Auser territoriale sono demandate ad un

Comitato Direttivo eletto dall’Assemblea dei delegati degli iscritti, secondo

modalità conformi a quanto previsto dalle disposizioni esecutive interne dell’Auser

nazionale. Il Comitato Direttivo elegge un Presidente avente la legale

rappresentanza.

3. L’Auser territoriale apporta modifiche statutarie in ottemperanza alle

rispettive leggi regionali e alle normative peculiari di ciascun territorio

4.Le Auser territoriali sono funzionalmente coordinate dall’Auser regionale e

sono strutturalmente autonome, mediante una distinta responsabilità di gestione.

 

Art. 22

Rapporto con le Organizzazioni promotrici

1.Nella definizione e attuazione delle proprie strategie e dei propri programmi,

l’Auser ricerca tutte le possibili sinergie con Cgil e Spi-Cgil, a cui è legata per

origine e comunanza di valori.

2.Al fine di favorire lo sviluppo di questi rapporti, la Cgil e lo Spi-Cgil

partecipano alle Assemblee congressuali dell’Auser con propri rappresentanti i

quali, purché soci, sono eletti, secondo le modalità previste dalle disposizioni

esecutive interne, negli organismi direttivi dell’associazione.

 

 

TITOLO V

Organizzazioni affiliate (associazioni e circoli)

 

Art.23

Ruolo delle Associazioni affiliate

1. Le associazioni affiliate all'Auser fanno parte della rete Auser, Auser

Insieme e Auser Volontariato e partecipano alla progettazione delle politiche sociali

territoriali e della programmazione delle attività di volontariato e di promozione

sociale, secondo modalità previste con apposite disposizioni esecutive interne

emanate dall'Auser territoriale d'intesa con i presidenti delle associazioni affiliate.

2.Le associazioni affiliate, nella gestione delle attività di promozione sociale o

di volontariato sono pienamente autonome sul piano operativo, amministrativo,

contabile e patrimoniale.

3.Le associazioni affiliate sono strutture di base delle federazioni Auser

Volontariato o Auser Insieme e prima istanza congressuale di Auser.

 

Art. 24

Diritti e obblighi delle Associazioni affiliate

1.Poiché la partecipazione all'Auser costituisce lo scopo sociale della

affiliazione, i diritti sociali dell'associazione affiliata nei confronti dell'Auser di

norma verranno espressi dai singoli soci in sede di rinnovo degli organismi

dirigenti.

2.La partecipazione alla rete Auser comporta l’obbligo di osservare il presente

Statuto, nonché le deliberazioni prese dagli organismi nazionali dell’Auser.

3.Il Comitato Direttivo Nazionale dell’Auser stabilisce le direttive per la

ripartizione delle competenze e per l’assegnazione dei ruoli di coordinamento e di

consultazione delle componenti del sistema Auser.

4. Le associazioni che non siano in grado di assicurare le prestazioni

istituzionali di loro competenza realizzano tra loro forme di razionalizzazione e

integrazione di funzioni e servizi. Le Auser territoriali competenti promuovono e

verificano tali soluzioni. Analoghe forme di razionalizzazione e di integrazione

possono riguardare le federazioni regionali e territoriali. L’Auser nazionale

promuove e verifica tali soluzioni.

 

Art. 25

Conferma delle Ula come associazioni affiliate

1.Le Unità Locali Associative, di cui all’art. 19 del precedente Statuto

approvato con delibera del 14.3.2001, debbono adeguare il proprio Statuto alle

presenti norme ed inviare lo Statuto medesimo, per la necessaria approvazione, al

Comitato Direttivo dell’Auser territoriale competente. Ove questa non sia costituita,

la domanda va inviata all’Auser regionale.

2.A seguito della tempestiva modifica e trasmissione del nuovo statuto il

Comitato Direttivo dell’Auser territoriale competente delibera per il visto di

conformità entro il termine di giorni 60. Decorso tale termine, le modifiche

statutarie si intendono approvate.

3.Qualora entro lo stesso termine il Comitato Direttivo competente proponga

modifiche, l’Ula deve deliberare sulle medesime entro il termine di giorni 30.

4.Le controversie in ordine alla conformità delle modifiche statutarie rispetto

alle presenti norme sono demandate in ultima istanza alla commissione di garanzia.

Il ricorso alla commissione determina la sospensione dei termini.

5.Le Ula che vedano approvate le modifiche statutarie restano affiliate

all’Auser, assumono la denominazione “Auser-Volontariato” ovvero “Auser-

Insieme” secondo lo scopo sociale prevalentemente perseguito, e succedono in tutte

le precedenti obbligazioni attive e passive compatibili con il presente Statuto. Le

obbligazioni divenute incompatibili sono trasferite ad altra associazione affiliata, di

comune accordo anche con l’Auser territoriale.

 

Art. 26

Requisiti di ammissione delle nuove associazioni

1.Le associazioni che condividano gli scopi del presente Statuto e che

intendano realizzarne le attività chiedono all'Auser territoriale competente per

territorio di essere ammesse all’Auser come affiliate, assumendo la qualificazione di

Auser-Volontariato o di Auser-Insieme, secondo lo scopo sociale prevalentemente

perseguito, rispettivamente di volontariato o di promozione sociale. Nei casi in cui

la struttura territoriale competente non sia costituita, la domanda deve essere

presentata all’Auser regionale.

2.Per aderire all’Auser in qualità di associate effettive le Associazioni devono

prevedere nei loro Statuti:

- scopi corrispondenti a quelli di cui all’art. 2 ed attività afferenti, ai sensi del

medesimo articolo, al volontariato ovvero alla promozione sociale;

- prestazioni conformi ad uno standard previsto da apposite disposizioni

esecutive ovvero appositi atti di indirizzo Auser;

- stipula delle convenzioni con le amministrazioni pubbliche, di norma, in via

congiuntiva con l’Auser regionale o territoriale, secondo modalità previste da

disposizioni esecutive ovvero atti di indirizzo Auser;

- sistema di esclusione degli iscritti con voto a maggioranza qualificata degli

aventi diritto, da parte del Comitato Direttivo dell’Auser territoriale;

- regime dei diritti e degli obblighi degli iscritti ispirato ai principi di

democrazia e di parità di trattamento;

- struttura degli organi conforme ad uno schema dettato da apposite

disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo Auser;

- diritto dell’Auser regionale e territoriale di partecipare alle riunioni della

associazione affiliata e di convocarla, secondo modalità stabilite da disposizioni

esecutive ovvero atti di indirizzo Auser ;

- ammissione, in sede di assemblea, di non più di una delega per ogni iscritto

presente;

- sistemi di elettorato attivo e passivo conformi ai criteri stabiliti da apposite

disposizioni esecutive/atti di indirizzo Auser, ispirato all’obiettivo di cui al comma

seguente;

- sistemi di rappresentanza commisurati al numero degli iscritti Auser in

possesso della tessera ed in regola con il versamento della quota associativa;

- adozione di un bilancio tipo con relativo piano dei conti, come da apposite

disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo Auser;

- istituzione del Collegio dei Sindaci composto secondo i criteri di cui

all’art.16;

- adozione del logo “Auser-Volontariato” ovvero “Auser-Insieme” nella

denominazione dell’associazione;

- facoltà dell’Auser di sanzionare gli atti ed i comportamenti dell’associazione

che siano difformi dal presente Statuto;

- facoltà del Comitato Direttivo Nazionale dell’Auser di commissariare ed

eventualmente sciogliere l’associazione nei casi previsti dall’art.31.

3.L’Auser persegue, mediante proprie disposizioni esecutive ovvero propri atti

di indirizzo, l’obiettivo di un equilibrato e coeso inquadramento delle associazioni

nelle diverse attività del sistema Auser per l’ottimale realizzazione delle finalità

istituzionali.

 

Art. 27

Ammissione

1.L’associazione che chieda di essere ammessa all’Auser in qualità di affiliata

effettiva deve allegare alla domanda copia del proprio Statuto e degli eventuali

regolamenti; deve inoltre fornire tutti gli elementi richiesti dall’Auser.

2.Sulla domanda di ammissione delibera il Comitato Direttivo dell’Auser

regionale competente.

3.Avverso l’accoglimento della domanda le altre organizzazioni affiliate

hanno facoltà di ricorrere alla Commissione di garanzia, la quale può chiedere alla

presidenza il riesame della delibera.

4.L’associazione aderente notifica all’Auser nazionale le variazioni degli atti e

degli elementi di cui al comma 1. Con l’approvazione delle predette variazioni da

parte della Presidenza dell’Auser regionale, le variazioni medesime acquistano

efficacia.

5.A seguito dell’ammissione dell’associazione, i suoi soci afferiscono come

iscritti all’Auser secondo il territorio di residenza.

6.L’associazione, successivamente alla affiliazione, è tenuta a raccogliere le

iscrizioni individuali con il logo e la tessera Auser, versando all'Auser il relativo

importo, previa trattenuta in suo favore nella misura e secondo le modalità indicate

annualmente dai centri regolatori regionali e nazionale dell’Auser.

 

Art. 28

Registro delle affiliazioni

1.Le associazioni affiliate all'Auser partecipano a questo titolo alla vita

associativa.

2.E' istituito il Registro nazionale delle associazioni affiliate.

3.L'Auser nazionale riconosce come associazioni affiliate le associazioni in

possesso dell'attestato attribuito dalle Auser regionali. Queste ultime istituiscono al

proprio livello il Registro regionale delle affiliazioni.

 

Art. 29

Auser-Volontariato regionale e nazionale

1.Le Associazioni Auser-Volontariato affiliate ai sensi del Titolo V del

presente Statuto, possono costituire federazioni regionali, a loro volta costituite in

una federazione nazionale, assicurandone adeguata operatività e finanziamento.

2.Le federazioni adottano norme coerenti con i principi del presente Statuto e

in ottemperanza alle rispettive leggi regionali e alle normative peculiari di ciascun

territorio.

3.La loro costituzione, gli Statuti, nonché le eventuali successive

modificazioni, sono sottoposte all’approvazione del Comitato Direttivo Nazionale

dell’Auser che attribuisce alle federazioni il formale riconoscimento.

 

Art. 30

Auser-Insieme regionale e nazionale

1.Le Associazioni Auser-Insieme affiliate ai sensi del Titolo V del presente

Statuto, possono costituire federazioni regionali, a loro volta costituite in una

federazione nazionale, assicurandone adeguata operatività e finanziamento.

2.Le federazioni adottano norme coerenti con i principi del presente Statuto.

3.La loro costituzione, gli Statuti, nonché le eventuali successive

modificazioni, sono sottoposte all’approvazione del Comitato Direttivo Nazionale

dell’Auser che attribuisce alle federazioni il formale riconoscimento.

 

Art. 31

Cessazione della condizione di affiliazione

1.La condizione di affiliazione all’Auser cessa:

- per scioglimento dell’Associazione;

- per recesso dell’Associazione.

2.Lo scioglimento è disposto per delibera assembleare ovvero, in caso di

sopravvenuta impossibilità di raggiungere gli obbiettivi statutari, di deficit di

bilancio protratto per tre esercizi consecutivi, di gravi e ripetute violazioni statutarie,

per delibera congiunta del Comitato Direttivo Nazionale e della Commissione di

Garanzia dell’Auser. A seguito dello scioglimento viene disposto il trasferimento

delle iscrizioni e la devoluzione dei beni alla associazione territorialmente limitrofa

indicata dall’Auser territoriale, a condizione che abbia finalità analoghe a quella

sciolta.

3.In caso di recesso le iscrizioni ed i beni successivi alla affiliazione vengono

trasferiti e devoluti alla associazione affiliata territorialmente limitrofa, indicata

dall’Auser territoriale.

4.Quanto disposto al comma precedente non si applica per i recessi motivati in

ragione di sopravvenute modifiche ai principi fondamentali di cui all’art.2 del

vigente Statuto.

 

 

TITOLO VI

Aree tematiche

 

Art. 32

Caratteristiche delle aree tematiche

1.Il Comitato Direttivo, per rendere operative le linee di impostazione

strategica dell’Associazione si avvale di strumenti agili di lavoro denominati

Progetti di lavoro e/o Aree tematiche.

2.L’Area tematica e/o il Progetto di lavoro non sono organismi di

rappresentanza e rispondono, anche tramite la Presidenza al Comitato Direttivo.

3.Le Aree tematiche e i Progetti di lavoro sono individuati nell’ambito della

strategia deliberata dal Comitato Direttivo ed agiscono su progetti definiti nelle

modalità e nei tempi di attuazione.

4.Per ogni Progetto di lavoro e/o Area tematica viene costituito un

Coordinamento nazionale, composto da componenti designati da ciascuna struttura

regionale, in ragione di uno per regione.

5.L’attività del Coordinamento fa capo ad un Coordinatore nazionale,

nominato dalla Presidenza nazionale d’intesa col Consiglio delle Regioni.

6.Compito del Coordinamento nazionale è di coadiuvare la Presidenza

nazionale nella progettazione ed attuazione delle attività di competenza. Al fine di

armonizzare e coordinare le attività, si terranno periodiche riunioni congiunte tra la

Presidenza nazionale e i Coordinatori nazionali di Progetto e di Area tematica.

7. La Presidenza nazionale convoca i Coordinamenti nazionali almeno una

volta l’anno.

 

 

TITOLO VII

Risorse Economiche

 

Art. 33

Patrimonio

1.Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:

- contributi dei soci;

- quote associative;

- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni

pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati

nell’ambito dei fini statutari;

- contributi dall’Unione Europea e da organismi internazionali;

- donazioni o lasciti testamentari;

- erogazioni liberali da associati e da terzi;

- entrate derivanti da sponsorizzazioni;

- raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o

campagne di sensibilizzazione;

- entrate derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte a favore di

associati e di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale

e produttiva a carattere marginale, ovvero direttamente connesse a quelle

istituzionali;

- contributi dalle associazioni affiliate;

- contributi delle organizzazioni promotrici;

- entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio

finanziamento, quali raccolte di fondi, feste e sottoscrizioni anche a premi;

- ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell’associazionismo di

promozione sociale.

2.Durante la vita dell’Associazione è vietata, anche in modo indiretto, la

distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno

che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate

a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della

medesima struttura unitaria.

3.L’Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la

realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Art.34

Esercizio sociale

L’esercizio finanziario dell’Associazione inizia dal 1° gennaio e termina il 31

dicembre di ogni anno.

 

Art. 35

Devoluzione dei beni

1.Lo scioglimento dell'Associazione per cessazione dell'attività o per

qualunque altra causa deve essere deliberato dall'Assemblea dei delegati con il voto

favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

2.In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell’Associazione il

Patrimonio è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini

di pubblica utilità, sentita l’Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000,

salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

 

TITOLO VIII

Bilancio

 

Art. 36

Bilancio preventivo

Per ciascun esercizio finanziario, entro il 30 novembre la Presidenza

predispone per l’anno successivo, un bilancio preventivo - costituito da stato

patrimoniale, rendiconto gestionale, a nota integrativa e relazione sulla gestione - e

una relazione sul programma di attività. Il bilancio preventivo e la relazione sul

programma di attività devono essere approvati dal Comitato Direttivo, entro il 31

dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo.

 

Art. 37

Bilancio consuntivo

Per ciascun anno solare, la Presidenza predispone un bilancio consuntivo -

costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, nota integrativa e relazione

sulla gestione - e una relazione sul programma di attività. Il bilancio consuntivo, con

allegata la relazione sul programma di attività deve essere comunicata al Collegio

dei Sindaci almeno 30 giorni prima della data fissata per l’approvazione del bilancio

da parte del Comitato Direttivo, che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno. Il

bilancio consuntivo insieme alla relazione sul programma di attività e alla relazione

del Collegio dei Sindaci devono rimanere depositati in copia presso la sede

dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono il Comitato Direttivo,

affinché i componenti del Comitato medesimo possano prenderne visione.

 

Art. 38

Adempimenti

1.I bilanci preventivi e consuntivi delle associazioni affiliate e delle Auser

territoriali approvati dai rispettivi organismi sono trasmessi a cura dei Presidenti alle

Auser Regionali competenti per territorio.

2.I bilanci preventivi e consuntivi delle Auser Regionali approvati dai relativi

organismi sono trasmessi a cura dei Presidenti all'Auser Nazionale

 

 

TITOLO IX

 

Art. 39

Disposizioni circa la responsabilità

1.Gli organi dirigenti dell’Associazione non rispondono delle obbligazioni

assunte dai sodalizi aderenti e dalle istanze locali, territoriali e regionali, le quali

rispondono ciascuna unicamente con i propri fondi e con i propri Organi Dirigenti.

2.II Presidente nazionale ed i Presidenti delle associazioni regionali e

territoriali, possono contrarre obbligazioni in nome e per conto dell’istanza da essi

rappresentata nei limiti delle presunte ordinarie esigenze, anche sotto forma di fidi

bancari e di prestiti, nonché operare 1’apertura di conti correnti bancari e postali.

 

 

TITOLO X

Disposizioni antidiscriminatorie

 

Art. 40

Norma antidiscriminatoria

Al fine di rendere concreta l’affermazione di una associazione di donne e di

uomini, nella formazione degli organismi dirigenti, nelle sostituzioni che negli stessi

si rendano necessarie, nella distribuzione degli incarichi, nella rappresentanza

esterna, nazionale ed internazionale, nessuno dei generi può essere rappresentato al

di sotto del 40%. A tal fine verranno definite nel regolamento le relative regole

applicative.

 

 

TITOLO XI

Disposizioni finali, di attuazione e transitorie

 

Art. 41

Cambio di registro

La eventuale cancellazione dai registri del Volontariato delle Auser territoriali

e regionali e la successiva iscrizione ai registri della Promozione sociale non

costituisce causa di scioglimento delle medesime.

 

Art. 42

Perduranza delle iscrizioni

Le iscrizioni dei soci effettuate in data anteriore all’approvazione del presente

Statuto, restano valide ed afferiscono di diritto alle nuove Auser territorialmente

competenti che succedono in tutti i precedenti rapporti attivi e passivi compatibili

con il presente Statuto.

 

Art. 43

Norma transitoria

Fino alla emanazione delle disposizioni esecutive interne ovvero degli atti di

indirizzo previsti dallo Statuto, nella versione approvata dal Congresso in data 5

dicembre 2008, rimangono in vigore i regolamenti esistenti.

 

Art. 44

Entrata in vigore e disposizioni di attuazione

1.Le disposizioni relative alla riconferma per non più di due mandati

consecutivi degli organi individuati negli articoli 13, 15, 16, 17 e 18 dello Statuto,

hanno efficacia a decorrere dalle nomine successive alla entrata in vigore dello

Statuto, nella versione approvata dal Congresso in data 5 dicembre 2008.

2.Nei confronti di coloro che hanno già cumulato due mandati alla data di

entrata in vigore dello Statuto nella versione approvata dal Congresso il 5 dicembre

2008 e rivestono una delle cariche previste dai precedenti articoli 13, 15, 16, 17 e

18, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo hanno efficacia dalla data

di scadenza del Congresso medesimo. A tale data nessun dirigente di struttura che

abbia ricoperto la carica per 8 anni potrà essere rieletto alla stessa, fatta salva la

possibilità di ulteriori deroghe verificate alla data della Conferenza di

Organizzazione prevista a due anni da tale Congresso, che comunque non possono

eccedere la relativa scadenza congressuale.