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AUSER UDINESE E BASSA FRIULANA - Estensione Lavoro accessorio.
Estensione Lavoro accessorio: informazioni essenziali
Si segnala che la legge finanziaria 2010 (legge n. 191 23/12/2009) con il comma 148 dell'art. 2, ha generalizzato la possibilità per gli enti locali di utilizzare i pensionati per qualsiasi settore produttivo attraverso l'istituto del lavoro accessorio (introdotto con l'art. 70 del decreto legislativo n. 276/03, successivamente modificato).
In proposito occorre ricordare che siamo in presenza di una tipologia lavoristica, anche se esente da Irpef, destinata tra gli altri espressamente ai pensionati impegnati in attività anche simili a quelle di Auser.
La questione della distinzione tra questa forma di lavoro ed il nostro volontariato si complica notevolmente e ci deve indurre ad una grande attenzione e prudenza.
È appena il caso di ricordare, infatti, che la legge n. 266/91 prevede:
- art. 3 comma 1: l'attività delle organizzazioni di volontariato si deve avvalere, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti
- art. 3 comma 4: le organizzazioni possono assumere lavoratori dipendenti esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure se occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essi svolta.
È evidente che l'utilizzo del lavoro accessorio e dei vouchers è incompatibile con l'atto di indirizzo nazionale sui rimborsi ai volontari.