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ESENZIONE dall'IMPOSTA DI BOLLO: vademedum per le affiliate.

Pubblicata il 11-03-2011

 

IMPOSTA DI BOLLO
Vademecum per le associazioni

 


Abbiamo predisposto un vademecum in materia di imposta di bollo per gli enti associativi, visto che negli ultimi anni si è assistito ad un pesante inasprimento delle sanzioni in seguito all’inosservanza dell’ imposta di bollo.
 
Ci viene segnalato, ad esempio, che la mancata applicazione della marca da bollo sulle domande di contributo a enti pubblici comporta l’automatica denuncia all’Agenzia delle Entrate e la conseguente applicazione di una pesante sanzione per l’evasione dell’imposta. Inoltre,  dal 2006, è entrato in vigore il nuovo iter di emissione delle marche da bollo, che vengono prodotte direttamente in tabacchino con l’automatica impressione della data di emissione della marca.
 
Tenuto conto di quanto sopra suggeriamo di voler curare con particolare attenzione l’applicazione dell’imposta. A tal fine abbiamo predisposto l’allegato prospetto che può essere utile nei  comportamenti pratici da tenere nella gestione dell’attività delle Associazioni.
 
Il vademecum riporta anche una sezione relativa all’esenzione dall’imposta di bollo sugli estratti conto dei  correnti bancari e depositi con un facsimile di domanda di rimborso da presentare agli istituti di credito e per conoscenza all’ABI.
 
Ricordiamo di seguito alcuni aspetti fondamentali relativi all’applicazione dell’imposta di bollo per le associazioni:
 
1)      l’esenzione dall’imposta di bollo spetta unicamente alle Onlus, cioè alle associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale del Volontariato e come tali automaticamente Onlus oppure alle Onlus iscritte all’apposito Registro presso l’Agenzia delle Entrate; si ricorda che la legge 266/91 all’art. 8, comma 1, stabilisce l’esenzione dall’imposta di bollo e di registro per gli atti costitutivi e modifiche statutarie adottate dalle organizzazioni di volontariato di cui all’art. 3 della stessa legge costituite solamente per fini di solidarietà. Le  associazioni che non sono riconosciute come Onlus sono obbligate all’assolvimento dell’imposta fatti salvi alcuni casi che vengono evidenziati nel prospetto allegato;
 
2)      la marca da bollo (che come detto riporta la data di emissione) non deve avere una data   successiva   a quella del documento;
 
3)      qualora l’associazione abbia diritto alla esenzione dal bollo, sul documento devono essere riportati gli estremi della legge che stabilisce l’esenzione;
 
4)      l’imposta di bollo, oltre che sulle domande, documenti, contratti, ecc., si applica anche su documenti di carattere fiscale (bollette, ricevute, ecc.)  nella misura attualmente di € 1,81 fatti salvi alcuni casi che vengono evidenziati nel prospetto allegato.
 

 

 

 

Atti e documenti ESENTI dall’imposta di bollo

 

  • Documenti di carattere fiscale assoggettati a IVA (fatture);

 

  • Documenti contabili ricevuti con valore inferiore a € 77,47;

 

  • Contratti pubblici e scritture private, rilascio di documenti da parte della pubblica amministrazione a favore di associazioni riconosciute Onlus (D.P.R. 26/10/1972 N. 642 tabella allegata B punto 27-bis);

 

  • Ricevute  e documenti di carattere fiscale emessi da associazioni riconosciute Onlus (D.P.R. 26/10/1972 N. 642 tabella allegata B punto 27-bis);

 

  • Ricevute emesse a favore di soci dell’Associazione per il pagamento di quote associative e contributi  (D.P.R. 26/10/1972 n. 642 tabella allegata B punto 7 comma 3).

 

 

 

Atti e documenti SOGGETTI all’imposta di bollo

  • Documenti di carattere fiscale non assoggettati a IVA (ricevute);

 

  • Documenti contabili ricevuti con valore superiore a € 77,47;

 

  • Contratti pubblici e scritture private, rilascio di documenti da parte della pubblica amministrazione a favore di associazioni non riconosciute Onlus;

 

  • Ricevute e documenti di carattere fiscale emessi da associazioni non riconosciute Onlus;

 

  • Ricevute emesse a favore di soci dell’Associazione a fronte di pagamenti per altre finalità.

 

 


 
 

Le associazioni di volontariato e la giungla dei costi bancari
 
I costi bancari sono un problema per gran parte delle associazioni di volontariato anche se le offerte da parte dei vari istituti sono molteplici.
Tantissime associazioni si sostengono con l’apporto finanziario dei propri soci e non sempre hanno la possibilità di trovare dei sostenitori a livello di enti pubblici o privati.
 
Desideriamo informare le associazioni di volontariato e le onlus che per quanto riguarda i costi e le commissioni bancarie, c’è l’esenzione totale dall’imposta di bollo per gli estratti conto bancari.
Tale esenzione è prevista dall’art. 17 del Dpr 460/97.
Il Ministero delle Finanze con risoluzione del 21/10/95  e del 4/11/1998 ha confermato che gli estratti conto delle Onlus (organizzazioni di volontariato, le Organizzazioni non Governative e le Cooperative sociali onlus di diritto ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs 460/97) sono esenti da bollo.
 
Tali risoluzioni sono state recepite dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) che con circolare n. 55 del 30/11/1998 ha reso noto a tutti gli istituti di credito il parere del Ministero delle Finanze sull’esenzione dal bollo per l’estratto conto bancario.
 
Pertanto è possibile richiedere al proprio istituto di credito, qualora venga ancora addebitata l’imposta di bollo, l’esenzione dalla stessa presentando una richiesta come da facsimile allegato.
 
Presso gli sportelli Csv sono disponibili i testi delle risoluzioni del Ministero delle Finanze ed il testo della circolare dell’ABI.