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MODELLO EAS: la presentazione del modello scade il 31 marzo 2011.

Pubblicata il 12-03-2011
 

3 febbraio 2011

 

 

Il decreto legge D.L. 225/2010 (mille proroghe) riapre, spostandoli al 31 marzo 2011, i termini di presentazione del modello EAS nei confronti di tutte le organizzazioni che, pur obbligate, non avessero provveduto all’adempimento entro il termine originario del 31 dicembre 2009.

Nulla è innovato  rispetto ai contenuti dell’art. 30 del D.L. 185/2008 né rispetto ai contenuti della circolare interpretativa n. 45/E del 29 ottobre 2009 che ad ogni buon conto si allega.

Si ribadisce pertanto quanto già comunicato con nostra circolare prot. 407/10 del 18 novembre 2010: entro il prossimo 31 marzo 2011, dovranno provvedere all’invio del Modello EAS gli enti associativi per i quali, nel corso dell’anno 2010, si sono verificate variazioni nei dati precedentemente comunicati. Nessun invio dovrà invece essere effettuato nel caso in cui i dati già comunicati non abbiano subito variazioni

 

Si precisa che nel caso sia sopravvenuta variazione del rappresentante legale di una associazione normalmente costituita e  provvista di codice fiscale la comunicazione di modifica è assorbita dalla doverosa comunicazione effettuata all’Agenzia delle entrate, utilizzando il modello AA5/6 - Domanda attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione, estinzione.

 

In ogni caso non è necessario presentare un nuovo modello se, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi:

· all’importo dei proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità svolta abitualmente od occasionalmente, con riferimento all’ultimo esercizio chiuso (rigo n. 20);

· all’importo dei costi sostenuti per la diffusione dei propri beni e servizi con riferimento all’ultimo esercizio chiuso (rigo n. 21);

· al valore medio dell’ammontare delle entrate totali dell’ente negli ultimi tre esercizi (rigo n. 23);

· al numero degli associati dell’ente con riferimento alla data di presentazione del modello (rigo n. 24);

· all’ammontare delle erogazioni liberali ricevute dall’ente nell’ultimo esercizio chiuso (rigo n. 30);

· ai contributi pubblici ricevuti dall’ente nell’ultimo esercizio chiuso (rigo n. 31);

· al numero e ai giorni delle manifestazioni per la raccolta fondi effettuate nell’ultimo esercizio chiuso (rigo n. 33).

Gli Enti di nuova costituzione debbono comunque, in relazione alla loro configurazione giuridica, attenersi alla normativa vigente e provvedere agli adempimenti dovuti entro 60 giorni dalla loro costituzione.

 

Ricordiamo che non sono tenute alla presentazione del mod. EAS le ONLUS e le associazioni di volontariato che si qualifichino ONLUS di diritto, iscritte nei registri del volontariato di cui all’articolo 6 della legge n. 266 del 1991, che non svolgono attività commerciali al di fuori di quelle individuate con DM 25 maggio 1995 che così le dettaglia:

“a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;

b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;

e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.

2. Le attività devono essere svolte:

a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui all'art. 6 della legge n. 266 del 1991;

b) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa.

3. Non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli derivanti da convenzioni.”

 

Ricordiamo infine che sono obbligate alla compilazione integrale e alla trasmissione del modello le associazioni di volontariato non iscritte ad albi e le associazioni di promozione sociale non iscritte ad albi.

 

Sono invece tenute alla compilazione parziale le associazioni di volontariato iscritte ad albi che svolgono attività diverse da quelle individuate come marginali e le associazioni di promozione sociale iscritte ai registri.